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Art. 3

748.0LNAFederal Act15 giu 1950Fonte originale
  1. Nei limiti delle competenze della Confederazione, il Consiglio federale ha la vigilanza della navigazione aerea su tutto il territorio svizzero. Esso la esercita come segue:
    1. nel settore dell’aviazione civile e degli aeromobili di Stato, per quanto questi non siano impiegati per compiti dell’esercito previsti dalla legge, per mezzo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC);
    2. nel settore dell’aviazione militare e degli aeromobili di Stato, per quanto questi siano impiegati per compiti dell’esercito previsti dalla legge, per mezzo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).1
  2. Istituisce presso il DATEC l’UFAC per la vigilanza immediata secondo il capoverso 1 lettera a e presso il DDPS l’Autorità dell’aviazione militare (Military Aviation Authority, MAA) per la vigilanza immediata secondo il capoverso 1 lettera b.2 2bis. L’UFAC e la MAA coordinano le loro attività e garantiscono la reciproca collaborazione.3
  3. Il Consiglio federale stabilisce le norme particolari, segnatamente quelle che concernono le tasse.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2022 725;FF 2021 2198).

  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2022 725;FF 2021 2198).

  3. Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2022 725;FF 2021 2198).

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