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Art. 3b

748.0LNAFederal Act15 giu 1950Fonte originale

L’UFAC può concludere con autorità aeronautiche estere o istituzioni internazionali accordi concernenti la collaborazione amministrativa e tecnica, in particolare in materia di:1

  1. vigilanza sulle imprese di navigazione aerea;
  2. 2 servizio di sicurezza aerea;
  3. ricerche e salvataggi;
  4. 3 vigilanza sulla costruzione, la navigabilità e la manutenzione di aeromobili;
  5. 4 delega di singole competenze di vigilanza;
  6. 5 simulatori di volo e altri apparecchi elettronici per l’addestramento;
  7. 6 formazione professionale e abilitazione del personale aeronautico, nonché la vigilanza su quest’ultimo;
  8. 7 trattamento e scambio di dati aeronautici.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119;FF 2009 4263).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU 2006 1989;FF 2005 3479).

  3. Introdotta dalla cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119;FF 2009 4263).

  4. Introdotta dalla cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119;FF 2009 4263).

  5. Introdotta dalla cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119;FF 2009 4263).

  6. Introdotta dalla cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119;FF 2009 4263).

  7. Introdotta dalla cifra I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1119;FF 2009 4263).

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