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Art. 21

748.0LNAFederal Act15 giu 1950Fonte originale
  1. La polizia aerea è esercitata dagli organi designati dal Consiglio federale. 1bis. …1
  2. Sono riservate le competenze generali della polizia della Confederazione e dei Cantoni su gli aerodromi, gli idroscali e gli altri terreni messi al servizio della navigazione aerea.

Footnotes

  1. Introdotto dall’all. n. 6 della L del 20 mar. 2008 sulla coercizione (RU 2008 5463;FF 2006 2327). Abrogato dalla cifra I della LF del 16 giu. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607;FF 2016 6401).

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