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Art. 21a

748.0LNAFederal Act15 giu 1950Fonte originale
  1. Per prevenire atti illeciti che possono mettere in pericolo la sicurezza a bordo di aeromobili svizzeri nel traffico aereo internazionale commerciale, a bordo di tali aeromobili o in aerodromi esteri possono essere impiegate guardie di sicurezza.
  2. Possono essere impiegate le seguenti persone formate per tale compito dall’Ufficio federale di polizia (fedpol):
    1. membri dei corpi di polizia cantonale o comunale;
    2. membri della Sicurezza militare;
    3. membri del Corpo delle guardie di confine;
    4. membri di fedpol;
    5. membri della polizia dei trasporti.
  3. Le guardie di sicurezza a bordo possono applicare la coercizione di polizia e misure di polizia se il loro mandato lo richiede e per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino. La legge del 20 marzo 20081sulla coercizione è applicabile.
  4. In caso di ricorso a personale dei Cantoni o dei Comuni, la Confederazione rimborsa le relative spese.

Footnotes

  1. RS 364

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