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Art. 20

748.0LNAFederal Act15 giu 1950Fonte originale
  1. Ai fini di migliorare la sicurezza aerea, il Consiglio federale predispone un sistema di segnalazione degli eventi particolari nel settore dell’aviazione. Agli infortuni e agli incidenti gravi nel settore dell’aviazione si applica l’articolo 23 capoverso 1.1
  2. Per l’approntamento del sistema di segnalazione il Consiglio federale si ispira al diritto dell’Unione europea.2
  3. Il Consiglio federale può prevedere la rinuncia all’apertura di un procedimento penale nei confronti degli autori della segnalazione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607;FF 2016 6401).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 giu. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5607;FF 2016 6401).

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