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Art. 91

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. La locazione e la sublocazione di una nave svizzera sono valide solo se il conduttore o il subconduttore è armatore svizzero ai sensi dell’articolo 46.
  2. La sublocazione dev’essere prevista nel contratto di locazione.
  3. La locazione e la sublocazione di una nave sono sottoposte alle disposizioni generali del Codice delle obbligazioni1sul diritto di locazione, in quanto esse siano compatibili con le particolarità della navigazione marittima.2

Footnotes

  1. RS 220

  2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1992, in vigore dal 1° giu. 1993 (RU 1993 1703;FF 1992 II 1313).

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