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Art. 92

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Il locatore è tenuto a consegnare la nave in buono stato di navigabilità con le sue parti costitutive e gli accessori, nonché con i documenti di bordo necessari alla sua utilizzazione.
  2. Il conduttore deve restituire la nave, tenuto conto del logorìo per l’uso normale, nello stesso stato e nel porto in cui l’ha ricevuta.
  3. La pigione decorre dal giorno in cui la nave è stata consegnata al conduttore fino al giorno in cui questo l’ha restituita.
  4. Il contratto di locazione concluso per una durata indeterminata può essere disdetto in ogni tempo osservando un preavviso di quattro mesi.1
  5. La locazione di una nave può essere oggetto di un’annotazione nel registro del naviglio svizzero secondo l’articolo 261b del Codice delle obbligazioni2.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1992, in vigore dal 1° giu. 1993 (RU 1993 1703;FF 1992 II 1313).

  2. RS 220

  3. Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 1992, in vigore dal 1° giu. 1993 (RU 1993 1703;FF 1992 II 1313).

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