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Art. 90

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. La locazione di navi è un contratto per cui il locatore della nave si obbliga a concedere al conduttore l’uso e il controllo di una nave, senza equipaggio e senza armamento, e il conduttore a pagargli in corrispettivo una pigione.1
  2. Per la validità del contratto si richiede la forma scritta.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1965, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1491;FF 1965 II 1).

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