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Art. 83

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Le parti possono convenire che il rimpatrio dell’arruolato, quando questi vi ha diritto, sia sostituito dal versamento di una indennità corrispondente alle spese del rimpatrio.
  2. L’armatore può parimente soddisfare al suo obbligo di provvedere al rimpatrio dell’arruolato procurando alla persona sbarcata una conveniente occupazione a bordo di un’altra nave che si rechi nel porto di destinazione dell’arruolato oppure, se questi deve ritornare nell’interno del Paese, nel porto dove, secondo le istruzioni dell’armatore, egli deve iniziare il suo viaggio di ritorno per via di terra.

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