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Art. 82

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. L’arruolato sbarcato ha il diritto di farsi ricondurre, a spese dell’armatore, nel luogo d’arruolamento, a meno che abbia egli stesso disdetto il contratto per motivi ingiustificati o che detto contratto sia stato sciolto per motivi gravi a lui imputabili.1
  2. Le spese di rimpatrio a carico dell’armatore comprendono tutte quelle necessarie per il trasporto, il vitto e l’alloggio dell’arruolato durante il viaggio, come pure per il suo mantenimento fino al momento fissato per la partenza. Se l’arruolato non profitta della prima occasione per intraprendere il viaggio, deve sopportare egli stesso le maggiori spese che gliene derivano.
  3. Qualora l’armatore rifiuti il rimpatrio sebbene l’arruolato sembri avervi diritto, vi provvede il Consolato di Svizzera più vicino; la Confederazione ha in tal caso un diritto di regresso sia verso l’armatore debitore del rimpatrio, sia verso l’arruolato se risulta che questi non vi aveva diritto.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 1° ott. 2010 concernente l’approvazione della Convenzione sul lavoro marittimo, 2006, in vigore dal 20 ago. 2013 (RU 2013 2507;FF 2009 7831).

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