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Art. 84

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. L’esercizio della navigazione marittima non è sottoposto, fatta riserva delle parti dell’impresa situate nella Svizzera, alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni istituita dalla Confederazione.
  2. L’armatore di una nave svizzera deve assicurare il suo equipaggio contro le malattie e gli infortuni professionali.
  3. Il Consiglio federale fissa, dopo aver sentito i circoli interessati, le prestazioni minime e le prescrizioni particolareggiate che il contratto d’assicurazione deve contenere affinché l’armatore soddisfi al suo obbligo d’assicurazione.

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