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Art. 8

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. La navigazione marittima sotto bandiera svizzera è sottoposta all’alta vigilanza del Consiglio federale.
  2. La sorveglianza diretta spetta al Dipartimento federale degli affari esteri, che l’esercita per mezzo dell’Ufficio svizzero della navigazione marittima (USNM).1
  3. L’USNM2eseguisce le disposizioni concernenti la navigazione marittima sotto bandiera svizzera secondo le istruzioni del Dipartimento federale degli affari esteri e ne sorveglia l’applicazione. Esso fa rapporto al Dipartimento federale degli affari esteri.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 del DF del 21 giu. 2019 approva la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo e la traspone nel diritto svizzero, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 3793;FF 2019 423)

  2. Nuova espressione giusta l’all. n. 2 del DF del 21 giu. 2019 approva la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo e la traspone nel diritto svizzero, in vigore dal 1° nov 2020 (RU 2020 3793;FF 2019 423). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.

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