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Art. 7

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Se la legislazione federale, in particolare la presente legge, come pure le norme giuridiche delle convenzioni internazionali cui è fatto riferimento, non contengono disposizioni applicabili, il giudice decide secondo i principî generali del diritto marittimo e, in mancanza di tali principî, secondo le norme che egli adotterebbe come legislatore, tenendo conto della legislazione, degli usi, della dottrina e della giurisprudenza degli Stati marittimi.
  2. Il giudice apprezza liberamente le prove, in particolare anche le iscrizioni del capitano nei giornali di bordo, nei registri, nei protocolli e nei rapporti.

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