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Art. 9

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. L’USNM ha la sua sede a Basilea. Esso esercita le sue incombenze nei confronti delle navi svizzere mediante funzionari propri o per il tramite dei Consolati svizzeri.
  2. A questo scopo, l’USNM può trattare e corrispondere direttamente con i Consolati e i Consoli di Svizzera, come pure con le autorità e con i rappresentanti di Stati esteri.
  3. I proprietari, gli armatori e i capitani di navi svizzere sono tenuti a fornire in ogni tempo, a richiesta dell’USNM, tutte le informazioni necessarie all’esercizio delle sue funzioni. L’Ufficio può eseguire ispezioni a bordo delle navi svizzere.
  4. L’USNM può delegare a società di classificazione riconosciute taluni compiti d’ispezione, di controllo o compiti decisionali, segnatamente quelli previsti dalla Convenzione del 23 febbraio 20061sul lavoro marittimo.2

Footnotes

  1. RS 0.822.81

  2. Introdotto dall’art. 2 del DF del 1° ott. 2010 concernente l’approvazione della Convenzione sul lavoro marittimo, 2006, in vigore dal 20 ago. 2013 (RU 2013 2507;FF 2009 7831).

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