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Art. 63

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. A bordo delle navi svizzere, la legislazione svizzera sul lavoro e sulle assicurazioni sociali è applicabile ai componenti dell’equipaggio, in quanto eccezioni o deroghe non siano previste dalla legge o da convenzioni internazionali o non siano state stabilite dal Consiglio federale.
  2. Il Consiglio federale emana, tenuto conto delle convenzioni internazionali e degli usi in vigore nella navigazione marittima e dopo aver sentito le cerchie interessate, le disposizioni concernenti:
    1. i requisiti minimi per il lavoro della gente di mare a bordo di una nave;
    2. le condizioni di lavoro;
    3. gli alloggi, le strutture ricreative, il vitto incluso il servizio di catering;
    4. la tutela della salute, l’assistenza medica, l’assistenza sociale e la protezione in materia di sicurezza sociale;
    5. l’adempimento e l’applicazione delle disposizioni della Convenzione del 23 febbraio 20061sul lavoro marittimo.2

Footnotes

  1. RS 0.822.81

  2. Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF del 1° ott. 2010 concernente l’approvazione della Convenzione sul lavoro marittimo, 2006, in vigore dal 20 ago. 2013 (RU 2013 2507;FF 2009 7831).

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