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Art. 64

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Il capitano tiene il ruolo d’equipaggio nelle forme prescritte dall’USNM.
  2. Ogni persona assunta per il servizio a bordo di una nave svizzera deve essere iscritta nel ruolo d’equipaggio precedentemente alla prima partenza della nave dopo il suo arruolamento. L’iscrizione deve fornire indicazioni circa lo stato civile, l’impiego a bordo, le condizioni d’arruolamento e i documenti in base ai quali la persona è stata assunta.
  3. Quando l’arruolato lascia il servizio a bordo, il capitano cancella la sua iscrizione dal ruolo d’equipaggio, indicando le circostanze relative alla cessazione del servizio.
  4. Le persone che si trovano a bordo della nave senza avervi un impiego devono, per quanto non siano indicate nell’elenco dei passeggeri, essere menzionate dal capitano nel ruolo d’equipaggio.

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