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Art. 62

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Può essere assunto come membro dell’equipaggio di una nave svizzera, riservato l’articolo 61 capoverso 1, chiunque sia munito di un passaporto valido o di un documento d’identità equivalente e provi di essere idoneo alle funzioni che gli saranno assegnate.
  2. Come ufficiali di coperta, ufficiali di macchina e ufficiali radiotelegrafisti di una nave svizzera può essere assunta solo gente di mare in possesso di un certificato di idoneità a tali funzioni, rilasciato dall’USNM o dall’autorità competente di un altro Stato che esercita la navigazione marittima.
  3. Come capitano di una nave svizzera può essere assunto solo chi è titolare di un brevetto di capitano rilasciato o riconosciuto dall’USNM.

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