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Art. 48

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. L’armatore è responsabile del danno cagionato a un terzo da un membro dell’equipaggio, da un pilota o da un’altra persona in servizio a bordo della nave nell’esercizio del proprio lavoro, in quanto non provi che nessuna colpa è imputabile a questi ausiliari. Tuttavia, rispetto a persone, che, per la stessa causa, possono far valere pretese di risarcimento fondate su di un contratto, egli risponde soltanto nella misura di queste pretese.1
  2. L’armatore ha un diritto di regresso verso la persona che ha cagionato il danno in quanto tale persona sia essa stessa tenuta al risarcimento. Tuttavia, se l’armatore è conduttore della nave, egli ha un diritto di regresso verso il proprietario soltanto per i danni cagionati da vizio occulto di costruzione o da manchevole manutenzione anteriore alla locazione.
  3. L’armatore di una petroliera è responsabile dei danni da inquinamento secondo gli articoli 1–11 della Convenzione internazionale del 29 novembre 19692©RS_0.814.2®sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi e secondo i relativi Protocolli del 19 novembre 19763©RS_0.814.2®e del 27 novembre 19924, non appena entrati in vigore.5

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1965, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1491;FF 1965 II 1).

  2. RS 0.814.291

  3. RS 0.814.291.1

  4. RS 0.814.291.2

  5. Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1987 (RU 1989 212;FF 1986 II 541). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 1996, in vigore dal 1° nav. 1997 (RU 1997 2184;FF 1995 IV 229).

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