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Art. 47

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Il Consiglio federale emana, dopo aver sentito i circoli interessati e tenuto conto delle convenzioni internazionali nonché degli usi in vigore nella navigazione marittima, le prescrizioni necessarie concernenti l’armamento, la composizione dell’equipaggio e la sicurezza delle navi, come pure la protezione della vita umana.
  2. Se l’armatore di una nave svizzera non osserva siffatte prescrizioni, l’articolo 31 è applicabile per analogia.

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