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Art. 42

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. L’atto di nazionalità è rilasciato dall’USNM; esso può essere consegnato soltanto a un armatore svizzero.
  2. Se la nave è stata iscritta nel registro del naviglio svizzero, l’USNM può eccezionalmente incaricare un Consolato svizzero del rilascio di un atto di nazionalità provvisorio, purché la durata di validità dello stesso non sia superiore a tre mesi.
  3. Tutti gli atti di nazionalità, compresi quelli provvisori, devono essere restituiti dall’armatore all’USNM, alla loro scadenza oppure quando sono rinnovati prima della scadenza stessa.

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