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Art. 43

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Fintanto che sono adempiute le condizioni per l’iscrizione di una nave nel registro del naviglio svizzero, l’atto di nazionalità deve, secondo i casi, essere prorogato, modificato o sostituito.
  2. I Consolati svizzeri hanno la facoltà di prorogare e di modificare gli atti di nazionalità secondo le istruzioni dell’USNM.
  3. In caso di perdita o di smarrimento, l’atto di nazionalità è dichiarato annullato dall’USNM. La dichiarazione di annullamento è pubblicata nelFoglio federale e nelFoglio ufficiale svizzero di commercio.
  4. L’USNM rilascia un nuovo atto di nazionalità se la nave ha cambiato di proprietario o d’armatore o se l’atto è divenuto inutilizzabile o è stato dichiarato annullato.

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