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Art. 41

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Ogni nave svizzera deve avere a bordo il suo atto di nazionalità.
  2. L’atto di nazionalità attesta che la nave ha il diritto e l’obbligo di navigare sotto bandiera svizzera. Esso deve permettere l’individuazione della nave; a questo scopo esso riproduce il nome dell’armatore e le indicazioni essenziali del registro del naviglio svizzero.
  3. Nell’atto di nazionalità è indicata la sua durata di validità, che non può essere superiore a cinque anni. In tutti i casi, l’atto di nazionalità cessa di essere valido con la cancellazione della nave dal registro.
  4. L’ammissione della nave alla navigazione e il rilascio dell’atto di nazionalità non costituiscono una concessione da parte dell’autorità.

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