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Art. 160

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. In ogni caso dev’essere dato modo all’incolpato di spiegare, oralmente o per iscritto, i suoi atti e i motivi della sua condotta. Se l’incolpato ne fa domanda, le sue spiegazioni devono essere oggetto di un processo verbale.
  2. La decisione che infligge una pena disciplinare deve essere comunicata oralmente o per iscritto all’incolpato, con indicazione della mancanza commessa, e annotata nel giornale di bordo. La comunicazione della decisione è certificata nel giornale di bordo dall’incolpato e dal capitano; se l’incolpato rifiuta di firmare, dev’essere chiamato un altro ufficiale, il quale attesta per iscritto che all’incolpato è stata inflitta una pena disciplinare e che la relativa decisione gli è stata comunicata.

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