La facoltà di perseguire una mancanza disciplinare e le pene pronunciate per mancanze di disciplina si prescrivono in tre mesi.
La prescrizione non è soggetta a interruzione. Tuttavia, se per il fatto è stato aperto un procedimento penale, la prescrizione decorre soltanto a contare dal momento dell’arrivo della nave nel prossimo porto ed è sospesa fino alla conclusione di siffatto procedimento.1
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1965, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1491;FF 1965 II 1). ↩
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