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Art. 159

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. La facoltà di perseguire una mancanza disciplinare e le pene pronunciate per mancanze di disciplina si prescrivono in tre mesi.
  2. La prescrizione non è soggetta a interruzione. Tuttavia, se per il fatto è stato aperto un procedimento penale, la prescrizione decorre soltanto a contare dal momento dell’arrivo della nave nel prossimo porto ed è sospesa fino alla conclusione di siffatto procedimento.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1965, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1491;FF 1965 II 1).

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