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Art. 161

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. La pena disciplinare ordinata dal capitano diviene esecutiva con la sua comunicazione all’interessato. Questi, entro il termine di dieci giorni dall’arrivo nel prossimo porto, può presentare un reclamo scritto:
    1. contro l’irrogazione di una pena di arresti disciplinari, presso il presidente del tribunale menzionato nell’articolo 157 capoverso 2 secondo periodo;
    2. contro l’irrogazione di altre pene disciplinari, presso l’USNM.1
  2. Il reclamo non ha effetto sospensivo.2
  3. Alla procedura di reclamo si applicano per analogia le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19683sulla procedura amministrativa.4
  4. .5

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1987, in vigore dal 1° feb. 1989 (RU 1989 212;FF 1986 II 541).

  2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1987, in vigore dal 1° feb. 1989 (RU 1989 212;FF 1986 II 541).

  3. RS 172.021

  4. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1987, in vigore dal 1° feb. 1989 (RU 1989 212;FF 1986 II 541).

  5. Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1976 (RU 1977 1323;FF 1976 II 1165). Abrogato dall’all. n. 81 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764).

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