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Art. 158

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. L’ammonimento è dato per iscritto od oralmente. Ai passeggeri, l’ammonimento può in casi speciali essere dato pubblicamente.
  2. La consegna a bordo è subita all’arrivo del prossimo porto. Il colpevole deve rimanere a bordo anche durante le sue ore libere.
  3. Gli ufficiali scontano gli arresti nelle loro cabine, gli altri componenti dell’equipaggio in un locale a ciò destinato a bordo della nave. In quanto il servizio a bordo lo consenta, gli arresti devono essere scontati immediatamente. L’arrestato non presta servizio. I locali per gli arresti devono essere asciutti, avere aria e luce sufficienti e corrispondere alle condizioni d’igiene richieste per le cabine.
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  5. Le multe sono versate all’USNM, che le destina a scopi di previdenza in favore della gente di mare e dei loro familiari. L’USNM può inoltre destinare detti fondi al sostegno di azioni intese in particolare a promuovere la navigazione marittima sotto bandiera svizzera, oppure al versamento di premi per ricompensare prestazioni particolari fornite da marinai. Il Dipartimento federale degli affari esteri emana un regolamento circa la destinazione dei fondi.2

Footnotes

  1. Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1987, con effetto dal 1° feb. 1989 (RU 1989 212;FF 1986 II 541).

  2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1992, in vigore dal 1° giu. 1993 (RU 1993 1703;FF 1992 II 1313).

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