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Art. 157

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. La competenza di punire le mancanze disciplinari spetta al capitano o al suo sostituto, i quali possono pronunciare tutte le pene disciplinari previste dalla presente legge.
  2. Se, in una procedura penale per un reato punito soltanto disciplinarmente nei casi di minore importanza, è ammesso tale caso o se l’atto commesso è considerato come una semplice mancanza disciplinare, il tribunale, assolvendo l’autore, può pronunciare tutte le pene disciplinari. Se l’autorità istruttoria ordina per gli stessi motivi il non luogo a procedere, essa trasmette l’incarto al presidente del tribunale che sarebbe competente per il giudizio penale. Quest’ultimo può pronunciare tutte le pene disciplinari proposte.1
  3. Se l’autore non è più al servizio di una nave svizzera, può essere pronunciata una multa sino a 3000 franchi in luogo e vece degli arresti disciplinari.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1987, in vigore dal 1° feb. 1989 (RU 1989 212;FF 1986 II 541).

  2. Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1987 (RU 1989 212;FF 1986 II 541). Nuovo testo giusta il n. I 24 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345).

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