Tutte le persone a bordo di una nave svizzera sono sottoposte all’ordinamento disciplinare previsto dalla presente legge.
Possono essere inflitte esclusivamente le seguenti pene:
a. per i membri dell’equipaggio:
– l’ammonimento,
– la consegna a bordo da uno a cinque giorni,
– la multa disciplinare da cinque a cento franchi,
– la multa disciplinare da dieci a duecentocinquanta franchi1;
b.2 per i passeggeri e le altre persone a bordo:
– l’ammonimento,
– la multa disciplinare da cinquanta a cinquecento franchi.
Le pene disciplinari non possono essere cumulate.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1987, in vigore dal 1° feb. 1989 (RU 1989 212;FF 1986 II 541). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1987, in vigore dal 1° feb. 1989 (RU 1989 212;FF 1986 II 541). ↩
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