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Art. 156

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Tutte le persone a bordo di una nave svizzera sono sottoposte all’ordinamento disciplinare previsto dalla presente legge.
  2. Possono essere inflitte esclusivamente le seguenti pene: a. per i membri dell’equipaggio: – l’ammonimento, – la consegna a bordo da uno a cinque giorni, – la multa disciplinare da cinque a cento franchi, – la multa disciplinare da dieci a duecentocinquanta franchi1; b.2 per i passeggeri e le altre persone a bordo: – l’ammonimento, – la multa disciplinare da cinquanta a cinquecento franchi.
  3. Le pene disciplinari non possono essere cumulate.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1987, in vigore dal 1° feb. 1989 (RU 1989 212;FF 1986 II 541).

  2. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1987, in vigore dal 1° feb. 1989 (RU 1989 212;FF 1986 II 541).

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