Torna alla legge

Art. 155

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Chiunque contravviene alle prescrizioni generali di servizio o di buon ordine a bordo commette una mancanza di disciplina, in quanto il fatto non sia punibile come crimine, delitto o contravvenzione.
  2. In particolare, sono mancanze di disciplina:
    1. la disobbedienza all’ordine di un superiore concernente il servizio a bordo;
    2. le infrazioni contro le prescrizioni del regolamento di bordo;
    3. il perturbamento dell’ordine e della vita a bordo;
    4. l’esecuzione negligente o trascurata di un obbligo di servizio;
    5. il fatto di non presentarsi in servizio o di assentarsene;
    6. l’assenza ingiustificata da bordo;
    7. l’ebbrezza in servizio; l’ebbrezza fuori servizio, se essa è motivo di pubblico scandalo;
    8. il comportamento sconveniente o riprovevole verso superiori o altre persone a bordo.
  3. È punibile soltanto chi agisce in modo colpevole. La specie e la misura della pena sono determinate secondo il grado della colpa. Dev’essere tenuto conto dei motivi della mancanza, del carattere del colpevole, della sua condotta a bordo, come pure della gravità della mancanza per ciò che riguarda l’ordine e la sicurezza a bordo.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.