Chiunque contravviene alle prescrizioni generali di servizio o di buon ordine a bordo commette una mancanza di disciplina, in quanto il fatto non sia punibile come crimine, delitto o contravvenzione.
In particolare, sono mancanze di disciplina:
la disobbedienza all’ordine di un superiore concernente il servizio a bordo;
le infrazioni contro le prescrizioni del regolamento di bordo;
il perturbamento dell’ordine e della vita a bordo;
l’esecuzione negligente o trascurata di un obbligo di servizio;
il fatto di non presentarsi in servizio o di assentarsene;
l’assenza ingiustificata da bordo;
l’ebbrezza in servizio; l’ebbrezza fuori servizio, se essa è motivo di pubblico scandalo;
il comportamento sconveniente o riprovevole verso superiori o altre persone a bordo.
È punibile soltanto chi agisce in modo colpevole. La specie e la misura della pena sono determinate secondo il grado della colpa. Dev’essere tenuto conto dei motivi della mancanza, del carattere del colpevole, della sua condotta a bordo, come pure della gravità della mancanza per ciò che riguarda l’ordine e la sicurezza a bordo.
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