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Art. 149

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale

Il capitano, il proprietario o l’armatore di una nave svizzera che non dà le comunicazioni e le informazioni d’obbligo previste dalla legge all’USNM, all’Ufficio svizzero del registro del naviglio o ai Consolati svizzeri è punito con la multa.

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