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Art. 148

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale

Il capitano di una nave svizzera che contravviene all’obbligo prescrittogli dalla legge o da una convenzione internazionale:

  1. di tenere e conservare in buono stato il giornale di bordo, il ruolo d’equipaggio, il giornale di macchina o altri libri di bordo, verbali o documenti di controllo;
  2. di avere a bordo i libri, le carte, gli atti e i documenti prescritti,

è punito con la multa.

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