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Art. 150

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale

Il capitano o l’armatore di una nave svizzera che viola le disposizioni che, nella presente legge e nelle sue ordinanze e prescrizioni d’esecuzione, concernono la cittadinanza dell’equipaggio, la durata del lavoro, l’età minima per l’arruolamento, la visita medica e le qualità richieste per il servizio previsto, la procedura d’arruolamento e di cessazione dell’arruolamento, come pure il vitto e l’alloggio a bordo, il capitano che contravviene alle prescrizioni concernenti l’esecuzione di una pena disciplinare,

è punito con la multa.

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