Torna alla legge

Art. 144

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Chiunque fornisce dichiarazioni contrarie alla verità o dissimula fatti essenziali nella procedura d’iscrizione di una nave nel registro del naviglio svizzero o nella procedura di ripristinamento delle condizioni legali per l’iscrizione in tale registro, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La pena è una pena pecuniaria se l’autore ha agito per negligenza.
  2. È punito con la multa sino a 50 000 franchi:
    1. il proprietario o l’armatore di una nave svizzera che non notifica all’autorità competente fatti nuovi tali da provocare la cancellazione della nave dal registro del naviglio svizzero o il ritiro dell’atto di nazionalità;
    2. il proprietario o il conduttore di una nave svizzera che concede in locazione o sublocazione la nave a un conduttore o a un subconduttore che non adempie le condizioni legali richieste da un armatore svizzero.
  3. Chiunque viola intenzionalmente le prescrizioni del Consiglio federale sull’iscrizione di navi di diporto in un registro svizzero e chiunque, per ottenere l’iscrizione di una nave di diporto, fornisce dichiarazioni contrarie alla verità o dissimula fatti essenziali, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La pena è una pena pecuniaria se l’autore ha agito per negligenza.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.