È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu-niaria:
chiunque inalbera in mare la bandiera svizzera per una nave non iscritta nel registro del naviglio svizzero;
il capitano di una nave svizzera che non inalbera in mare la bandiera svizzera o inalbera una bandiera straniera;
chiunque inalbera in mare la bandiera svizzera o un simbolo analogo per una nave di diporto non iscritta nel registro svizzero degli yacht;
chiunque inalbera in mare una bandiera straniera o un simbolo straniero analogo per una nave di diporto iscritta nel registro svizzero degli yacht.
Il capitano di una nave svizzera che non inalbera una bandiera svizzera della forma prescritta, o non l’inalbera nel modo usuale per le navi del medesimo tipo, è punito con la multa.
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