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Art. 145

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Chiunque sottrae una nave iscritta nel registro del naviglio svizzero al pignoramento, al sequestro, all’incanto, alla requisizione o all’espropriazione ordinate dall’autorità svizzera competente è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. L’articolo 71 del Codice penale1è applicabile per analogia. Il giudice può assegnare alle persone lese, su loro richiesta, l’importo della pena pecuniaria pagata dal condannato e l’importo pagato in sostituzione, mediante cessione allo Stato della parte corrispondente dei loro crediti.
  2. Il proprietario, l’armatore o il capitano di una nave svizzera che non osserva una misura presa dal Consiglio federale in virtù dell’articolo 6 è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
  3. L’armatore, il vettore o il capitano che imbarca o trasporta a bordo di una nave svizzera merci vietate dal Consiglio federale è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se si tratta del trasporto vietato di materiale da guerra, la pena è una pena detentiva da uno a cinque anni.

Footnotes

  1. RS 311.0

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