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Art. 142

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Chiunque, all’insaputa dell’armatore o del capitano di una nave svizzera, si dà al contrabbando o commette altri atti illeciti, esponendo in tal modo l’armatore o il capitano al pericolo d’essere punito oppure di subire una perdita in seguito al sequestro della nave o del carico, a ritardo nella partenza o ad altre misure analoghe, è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.1
  2. Nei casi di minore importanza, il reato è punito disciplinarmente.
  3. Il capitano di una nave svizzera che commette tali reati all’insaputa dell’armatore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 24 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 24 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345).

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