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Art. 139

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Il capitano di una nave svizzera che per causa di ebbrezza o di intossicazione si trova in uno stato tale da escludere o da notevolmente me-nomare la sua capacità a condurre la nave è punito con una pena de-tentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
  2. Il componente dell’equipaggio che nell’esercizio di una mansione essenziale per la sicurezza della nave o della navigazione si trova in uno stato d’ebbrezza o di intossicazione è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria. Nei casi di minore importanza, il reato è punito disciplinarmente.

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