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Art. 140

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Il membro dell’equipaggio di una nave svizzera che disobbedisce a un ordine di un superiore concernente la direzione nautica o tecnica della nave oppure l’esecuzione di una pena disciplinare è punito con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere.1
  2. Nei casi di minore importanza, il reato è punito disciplinarmente.
  3. Se l’ordine era inteso a salvare la nave stessa, un’altra nave o persone in pericolo, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.2
  4. Le lesioni personali semplici e le vie di fatto cagionate da un membro dell’equipaggio a un superiore sono perseguite d’ufficio.3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I 24 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345).

  2. Nuovo testo giusta il n. I 24 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345).

  3. Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 1965, in vigore dal 1° gen. 1967 (RU 1966 1491;FF 1965 II 1).

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