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Art. 138

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Il membro dell’equipaggio di una nave svizzera che abbandona il suo posto o si addormenta nell’esercizio di una mansione essenziale per la sicurezza della nave o della navigazione è punito con una pena pecuniaria.1
  2. Nei casi di minore importanza, il reato è punito disciplinarmente.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I 24 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345).

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