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Art. 137

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Il capitano o il membro dell’equipaggio di una nave svizzera che, in violazione del contratto di arruolamento, non si reca a bordo della na-ve ovvero l’abbandona dopo l’arruolamento, è punito, se dal fatto de-riva un notevole ritardo nella partenza della nave o notevoli spese per evitare il ritardo, con una pena pecuniaria.1
  2. Se più persone agiscono insieme, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.2
  3. Nei casi di minore importanza, il reato è punito disciplinarmente.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I 24 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345).

  2. Nuovo testo giusta il n. I 24 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345).

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