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Art. 136

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria:
    1. il capitano o l’ufficiale di una nave svizzera che abusa del suo diritto di dare ordini a un subordinato impartendogli ordini che non hanno relazione alcuna con il servizio a bordo;
    2. il capitano che oltrepassa il suo diritto d’infliggere pene disciplinari oppure ne abusa;
    3. chiunque, non avendo il potere di dare ordini o di punire a bordo, si arroga tale potere.1
  2. La pena è della multa nei casi di minore importanza.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 24 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345).

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