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Art. 135

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Il capitano di una nave svizzera che, intenzionalmente, non dirige o trascura il governo della nave posta sotto il suo comando è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.
  2. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

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