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Art. 134

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Il capitano di una nave svizzera che non abbandona per ultimo la sua nave in pericolo è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
  2. Il componente dell’equipaggio che abbandona una nave svizzera in pericolo senza l’autorizzazione del capitano è punito con una pena de-tentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.

Art. 135 1

  1. Il capitano di una nave svizzera che, intenzionalmente, non dirige o trascura il governo della nave posta sotto il suo comando è punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria.
  2. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Art. 136

  1. È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecu-niaria:
    1. il capitano o l’ufficiale di una nave svizzera che abusa del suo diritto di dare ordini a un subordinato impartendogli ordini che non hanno relazione alcuna con il servizio a bordo;
    2. il capitano che oltrepassa il suo diritto d’infliggere pene disciplinari oppure ne abusa;
    3. chiunque, non avendo il potere di dare ordini o di punire a bordo, si arroga tale potere.2
  2. La pena è della multa nei casi di minore importanza.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I 24 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345).

  2. Nuovo testo giusta il n. I 24 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345).

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