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Art. 133

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Il capitano di una nave svizzera che omette il prestare soccorso a un’altra nave o a persone in pericolo, benché possa farlo senza esporre a grave rischio la sua nave, l’equipaggio o i passeggeri, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
  2. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.

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