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Art. 132

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale

Il capitano o l’armatore che fa prendere il mare a una nave svizzera in-navigabile o insufficientemente equipaggiata, armata o approvvigionata è punito, in quanto non sia adempiuta una fattispecie di reato più grave, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

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