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Art. 131

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Il capitano che, intenzionalmente, prende il mare con una nave sviz-zera innavigabile o insufficientemente equipaggiata, armata o approvvigionata ed espone in tal modo a pericolo la nave o le persone a bor-do è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.
  2. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

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