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Art. 130

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale

Il capitano o il componente dell’equipaggio di una nave svizzera che viola le disposizioni legali o le regole riconosciute sulla condotta nautica della nave oppure le prescrizioni svizzere o straniere in materia di navigazione o di polizia sul mare è punito, per quanto il reato non sia perseguibile in virtù di un’altra disposizione legale, con la multa sino a 20 000 franchi.

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