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Art. 129a

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Chiunque viola le norme di convenzioni internazionali, della presente legge o delle sue ordinanze, immettendo o depositando in mare, da una nave svizzera, sostanze solide, liquide, gassose o radioattive, atte a inquinare il mare, i fondi marini o il loro sottosuolo, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.1
  2. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.2
  3. Nei casi di minore importanza, il reato è punito disciplinarmente.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I 24 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345).

  2. Nuovo testo giusta il n. I 24 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259;FF 2018 2345).

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