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Art. 129

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. Il capitano o il componente dell’equipaggio di una nave svizzera che viola intenzionalmente le disposizioni legali o le regole riconosciute sulla condotta nautica della nave, oppure le altre prescrizioni svizzere o straniere in materia di navigazione e di polizia sul mare, e in tal modo espone scientemente a pericolo la sua o un’altra nave oppure le persone a bordo di tali navi, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.
  2. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

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