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Art. 128

747.30LNMFederal Act1 gen 1957Fonte originale
  1. È punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pe-cuniaria chiunque espone scientemente a pericolo una nave svizzera o le persone a bordo in quanto intenzionalmente:
    1. deteriora, distrugge, rende inservibile o fa scomparire la nave, le sue parti costitutive o i suoi accessori, oppure i carburanti o i viveri a bordo; o
    2. impedisce o intralcia il governo della nave oppure l’ordine o la vita a bordo.
  2. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

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